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Home 28 Agosto 2008


Duplicazione CD - DVD: la SIAE

Se una certa lavorazione prevede la duplicazione di un master fornito da un cliente, la SIAE DEVE SEMPRE ESSERE INFORMATA, indipendentemente dal numero di copie da duplicare e indipendentemente dal fatto che la duplicazione avvenga con CD/DVD REC masterizzati o attraverso la duplicazione ROM.

Contrassegno o bollino

Il contrassegno (o bollino o vidimazione SIAE) è obbligatorio per tutti i supporti destinati al commercio o ceduti, a qualunque titolo, a fine di lucro diretto o indiretto, che contengano:

1. Programmi per elaboratore (ad es. Word 2000, Excel, ecc.);

2. Programmi per produzioni multimediali (ad es. Director di Macromedia);

3. Suoni, voci o immagini in movimento (ad es. il filmato della prima comunione della nipotina);

4. La fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d’autore (ad es. le fotografie delle opere di Leonardo da Vinci).

La distribuzione gratuita è in ogni caso equiparata di fatto a quella a fine di lucro (cosiddetto lucro indiretto).

Il compito di emettere i bollini è affidato alla stessa SIAE, che li rilascia per legge entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Tipi differenti di modulistica vengono richiesti in caso di:

- duplicazione master audio;
- duplicazione da master multimediale;
- duplicazione di filmati.

Per tutte le duplicazioni non rientranti nelle casistiche sopra indicate, precisate sul sito della SIAE, è possibile effettuare una "Dichiarazione sostitutiva del contrassegno SIAE".

Esenzioni

Sono esenti dal contrassegno tutte le duplicazioni che il produttore dichiara essere destinate alla distribuzione sul mercato estero.

La legislazione vigente e i riferimenti puntuali sono disponibili sul sito della SIAE (www.siae.it) al link "Contrassegni" (bollini).

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